La L. 160/2019 (art. 1 cc. 198-209) ha ridisegnato il credito d'imposta per l'innovazione delle imprese italiane, distinguendo tre categorie con aliquote differenziate. La Ricerca e Sviluppo (R&S) comprende la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale secondo le definizioni del Manuale di Frascati OCSE (recepito dalla Circolare MiMIT n. 59990 del 9 giugno 2021). L'Innovazione Tecnologica include attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Il Design e ideazione estetica riguarda attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzature, occhialeria, oreficeria, mobile e arredo.
Le spese ammissibili per R&S sono elencate nell'art. 1 c. 200 L. 160/2019: costo del personale dipendente e collaboratori coinvolti nelle attività, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature da laboratorio, canoni di locazione finanziaria, spese per contratti di ricerca con università e enti pubblici, spese per brevetti e licenze, quote di ammortamento dei diritti di proprietà industriale. Per Innovazione Tecnologica e Design le categorie di spese ammissibili sono simili ma con limitazioni per i brevetti. La L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha prorogato e modificato alcune aliquote, creando un sistema a strati che richiede attenzione nella classificazione per anno di riferimento.
Romano Meccanica sviluppa un nuovo sistema di controllo numerico per macchine utensili. Il progetto 2023 impiega 2 ingegneri per 12 mesi (costo totale 140.000 €), acquista software CAD per 18.000 € e affida test strutturali a un laboratorio universitario per 22.000 €. Totale spese R&S ammissibili: 180.000 €. Credito d'imposta R&S al 20 %: 36.000 €. Se invece il progetto fosse classificabile come Innovazione Tecnologica (miglioramento sostanziale di un prodotto esistente), il credito sarebbe 180.000 × 10 % = 18.000 €. La classificazione corretta è determinante: serve la perizia tecnica asseverata.
Risposta corretta : 25 %
L'art. 1 c. 200 L. 160/2019 prevede un'aliquota del 20 % per R&S, mentre l'innovazione tecnologica ordinaria si ferma al 10 %.
Risposta corretta : Software e piattaforme digitali
L'art. 1 c. 202 L. 160/2019 limita l'agevolazione Design ai settori tessile, abbigliamento, calzature, occhialeria, oreficeria, mobile e arredo.
⚠️Classificare come R&S attività di innovazione ordinaria o miglioramento incrementale
→ La R&S richiede un elemento di novità scientifica o tecnologica e un grado di incertezza tecnica (fallimento possibile). Il semplice adeguamento di un prodotto esistente alle richieste del mercato non è R&S ma al più Innovazione Tecnologica. La distinzione è cruciale per l'aliquota (20 % vs 10 %).
⚠️Includere le spese generali e amministrative nel calcolo delle spese ammissibili
→ Sono ammissibili esclusivamente le spese direttamente riconducibili alle attività agevolate. Le spese generali (affitti di uffici, utenze, management fee) non sono ammissibili a meno che siano chiaramente e documentalmente allocate alle attività di R&S/innovazione con metodologia time-based.
⚠️Non conservare la documentazione tecnica del progetto durante le attività
→ I laboratori di ricerca e i responsabili di progetto devono tenere diari di laboratorio (lab notebooks), rendiconti ore/attività, verbali di riunione tecnica e report di avanzamento. La documentazione creata ex post è priva di valore probatorio in caso di verifica del MiMIT o dell'AdE.
responsabile fiscale R&S (Italia)
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