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Lavoratori frontalieri — franchigia di 10.000 euro e nuovo accordo con la Svizzera

Lo stipendio di un frontaliere residente in Italia entra nel reddito imponibile solo per la parte che supera 10.000 euro. I nuovi frontalieri in Svizzera pagano anche l'imposta alla fonte svizzera, al massimo l'80% di quella ordinaria, e l'Italia elimina la doppia imposizione; chi rientra nel regime transitorio resta tassato solo in Svizzera.

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Fonti e ipotesi

  • Gazzetta Ufficiale — loi 13 juin 2023 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' fissato in 10.000 euro. »
  • Gazzetta Ufficiale — loi 83/2023 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attivita' di lavoro dipendente viene svolta »
  • Gazzetta Ufficiale — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « e' fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente »

Ipotesi di calcolo

  • Il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, concorre al reddito complessivo per la parte che eccede 10.000 euro (legge 147/2013, art. 1, comma 175, e legge 83/2023, art. 4).
  • Per l'accordo Italia-Svizzera del 2020 è frontaliere chi risiede in un Comune entro 20 km dal confine e lavora nell'area di frontiera svizzera (Grigioni, Ticino, Vallese): la Svizzera applica un'imposta alla fonte non superiore all'80% della sua imposta ordinaria, l'Italia tassa a sua volta ed elimina la doppia imposizione.
  • I frontalieri che rientrano nel regime transitorio dell'articolo 9 dell'accordo restano imponibili soltanto in Svizzera: niente entra nel reddito italiano.
  • Non sono calcolati l'Irpef, il credito per le imposte pagate in Svizzera né l'imposta svizzera, che va inserita se la conosci. Gli assegni familiari erogati dagli enti dello Stato estero non sono imponibili: non includerli nello stipendio.

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.