Imposta sostitutiva sulle mance — calcolo del 5%
Nelle strutture ricettive e nei pubblici esercizi le mance riversate ai dipendenti del settore privato sono tassate con un'imposta sostitutiva del 5%, entro il 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Oltre quel limite, o se il reddito di lavoro dipendente supera 75.000 euro, le mance seguono l'Irpef ordinaria. Il dipendente può rinunciare per iscritto.
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — L. 29 dicembre 2022 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento »
- Gazzetta Ufficiale — L. 197/2022 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « entro il limite del 30 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro »
- Gazzetta Ufficiale — L. 197/2022 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 75.000. »
Ipotesi di calcolo
- Strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, solo settore privato; le mance sono riversate al lavoratore dal datore di lavoro, anche se pagate con mezzi elettronici.
- I due redditi li inserisci tu, come li richiede la legge 197/2022: il reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro (base del 30%) e il reddito di lavoro dipendente da confrontare con la soglia di 75.000 euro. Il calcolo non stabilisce se le mance vi siano comprese.
- La parte delle mance oltre il limite del 30% è indicata ma non tassata: segue le aliquote Irpef ordinarie.
- Le mance in regime sostitutivo non entrano nella retribuzione imponibile ai fini dei contributi né nel calcolo del TFR; restano rilevanti per i requisiti reddituali di detrazioni e benefici.
Per approfondire
Calcolatori collegati
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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.