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Indennità di trasferta — quota esente e quota imponibile

Per le trasferte fuori dal comune della sede di lavoro l'indennità forfettaria è esente fino a 46,48 euro al giorno (77,47 euro all'estero). Se vitto o alloggio sono rimborsati o forniti gratis il limite scende di un terzo, se lo sono entrambi di due terzi. Con il rimborso analitico le spese documentate sono esenti senza limite e le altre spese fino a 15,49 euro al giorno (25,82 all'estero). Nel comune della sede l'indennità è tutta imponibile.

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Fonti e ipotesi

Ipotesi di calcolo

  • L'art. 51, comma 5, del TUIR esprime ancora i limiti in lire; gli importi in euro sono quelli indicati dalla circolare della Funzione pubblica n. 4/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2004.
  • Le spese di viaggio e di trasporto sono escluse dall'importo da inserire: il limite si calcola sull'indennità al netto di queste spese.
  • Con il rimborso analitico inserisci solo le altre spese non documentate: vitto, alloggio, viaggio e trasporto documentati sono esenti per intero.
  • Non sono calcolati i trasfertisti (art. 51, comma 6), le regole della tracciabilità dei pagamenti per i rimborsi di spese e i contributi previdenziali.

Per approfondire

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.