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Deduzione assegno all'ex coniuge: quota deducibile e risparmio Irpef

Gli assegni periodici versati al coniuge dopo separazione legale, divorzio o annullamento si deducono dal reddito complessivo per l'importo fissato dal giudice, senza tetto. Non si deduce la parte destinata al mantenimento dei figli: se il provvedimento non la distingue, metà dell'assegno si considera destinata al coniuge. Il versamento una tantum non è deducibile.

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Fonti e ipotesi

Ipotesi di calcolo

  • Regola dell'art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR in vigore per il periodo d'imposta 2026, con i criteri della dichiarazione precompilata dell'Agenzia delle Entrate.
  • Se il provvedimento o l'accordo indica la quota per i figli, inseriscila: non è deducibile. Se non la distingue, il calcolatore considera deducibile la metà dell'assegno.
  • Il risparmio è la differenza di Irpef lorda con le aliquote del 2026, calcolata sul reddito imponibile che indichi prima di questa deduzione; non considera addizionali né detrazioni. Per l'ex coniuge che lo riceve, l'assegno è reddito tassabile.

Per approfondire

Calcolatori collegati

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.